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Presidenza Provinciale Lecce

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DPR 23 aprile 2001, n.290 – D.M. 2777/2014 –

Determina dirigenziale n.3 del 16 /01/2015

Determina dirigenzialee n.10 del 06/02/2015

 La normativa vigente stabilisce che tutti i proprietari o conduttori di terreni agricoli ed utilizzatori di prodotti fitosanitari devono registrare su apposito “registro dei trattamenti” comunemente noto come “Il quaderno di campagna” tutti

gli interventi eseguiti.

Per le zone infette da Xylella fastidiosa il D.M. 2777/2014 e la Determina dirigenziale n.3 del 16 /01 2015 e la n.10 del 6 Febbraio 2015 prevedono che le piante di olivo con sintomi gravi da Xylella devono essere estirpate previa autorizzazione dell’UPA competente per territorio. Le zone dove i sintomi della malattia sono lievi o agli inizi possono essere effettuati interventi chimici con prodotti fitosanitari a base di Buprofezin o Piretroidi i quali presentano un basso impatto ambientale e hanno un ridotto tempo di carenza. Miglioramenti significativi si sono registrati con trattamenti a base di rame, zolfo e calce.

Il d.lgs 55/2012 sostituito dall’articolo 16 del d.lgs. 150/2012 ha introdotto alcune novità, riguardanti le modalità di compilazione e conservazione del registro dei trattamenti:

Il registro deve essere sempre sottoscritto dal titolare anche se esiste un delegato ,in presenza di un delegato il registro deve essere sottoscritto sia dal titolare, sia dal delegato;

Pertanto, è necessario:

* Conservare presso l’azienda, a cura dell’utilizzatore che lo deve sottoscrivere, un registro di tutti i trattamenti effettuati;

* Registrare entro 30 giorni dalla loro esecuzione tutti i trattamenti effettuati sul terreno;

* Conservare per tre anni, i documenti fiscali relativi alle operazioni effettuate (fatture acquisto fitofarmaci, copia dei moduli di acquisto con classificazione di pericolo: a) molto tossici, b) tossici, c) nocivi, d) irritanti, fatture operazioni eseguite con macchine in contoterzi, ecc.).

* Ricordare che in qualsiasi momento gli organi competenti possono effettuare le relative verifiche.

Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari (proprietari, affittuari o conduttori di terreni agricoli), per la compilazione del registro dei trattamenti possono avvalersi dei centri di assistenza agricola di cui all’articolo 3-bis del d.lgs. 165/1999, previa notifica alla ASL di competenza.

Questa presidenza provinciale ha elaborato il quaderno di campagna che è possibile scaricare gratuitamente dal portale www.unsiclecce.it .