Unsic Lecce

Presidenza Provinciale Lecce

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Il contratto di piccola colonia stagionale e di compartecipazione familiare è regolato dalla legge 203/1982 per l’esecuzione delle colture limitatamente al ciclo produttivo ed alle relative fasi di lavorazione. Infatti, anche se il terreno viene condotto per diversi anni, il contratto di colonia-prosecuzione di tale rapporto deve essere presentata ogni anno.

Nei rapporti di colonia stagionale il piccolo colono / compartecipante stagionale è un lavoratore agricolo associato all’impresa del concedente. Al concedente spetta regolarizzare la posizione del compartecipante o colono, presentando la relativa documentazione all’Inps.

A differenza dei più conosciuti contratti di affitto dove il proprietario riceve una certa somma dall’affittuario, nei rapporti di piccola colonia stagionale il proprietario concede la conduzione del terreno per l’intero anno, dividendo il prodotto e relative spese di conduzione con il colono-conduttore.

Ai fini delle prestazioni (malattia, maternità, disoccupazione) le giornate di piccolo colono sono equiparate, a tutti gli effetti, alle giornate di lavoro agricolo dipendente.

Si considerano piccoli coloni quando il fabbisogno lavorativo risulti inferiore a 120 giornate l’anno. Per il calcolo delle giornate da attribuire ai fini dell’iscrizione negli elenchi anagrafici si applicano i valori medi di impiego di manodopera per singole colture previste dal D.M. 04/06/1997.

Le domande di costituzione dei rapporti di piccola colonia presentate dopo il 31 gennaio, ma entro 30 giorni dalla data di inizio rapporto colonico, potrebbero subire una riduzione delle giornate accreditate in quanto le stesse saranno rapportate al periodo di effettiva conduzione ed alle fasi lavorative realmente effettuate.

Il rispetto di tale termine è importante al fine dell’attribuzione di tutte le giornate previste dal D.M. Del 04/06/1997 (tabelle ettaro-colture).

Alla domanda devono essere allegati: titolo di proprietà (visura catastale), contratto di colonia sottoscritto dalle parti (concedente e colono) situazione di famiglia del concedente e del colono, (autocertificazione), copia documento di identità e codice fiscale di entrambi.

Se il terreno risulta in comproprietà con il coniuge o con un familiare del proprio nucleo allegare una dichiarazione del comproprietario attestante la piena disponibilità del terreno.

Si precisa che il contratto di piccola colonia stagionale deve essere stipulato con l’assistenza delle organizzazioni sindacali;

Per la necessaria assistenza nella compilazione e presentazione della domanda, gli interessati possono rivolgersi presso le sedi del sindacato UNSIC o presso le sedi del patronato ENASC.

IL PRESIDENTE PROVINCIALE

( PEPPINO DE LUCA )