Prestazioni sanitarie in regime intramoenia.
Prestazioni sanitarie presso privati con rimborso dalla ASL
La normativa relativa le prestazioni sanitarie è regolata dal D. Lgs. 29 aprile 1998, n. 124 che stabilisce i tempi entro i quali le ASL devono garantire la prestazione, dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 282 che vieta la sospensione delle attività di prenotazione delle prestazioni o liste chiuse.
Per stabilire se la prestazione viene prenotata entro i tempi massimi stabiliti dalla legge è bene ricordare che occorre tenere presente la classe di priorità indicata sulla ricetta medica che definisce i tempi di accesso alle prestazioni sanitarie.
Le classi di priorità sono quattro:
- classe “U” = urgente: prestazione da effettuarsi entro 72 ore;
- classe “B” = breve: prestazione da effettuarsi entro 10 giorni;
- classe “D” = differibile: prestazione da effettuarsi entro 30 giorni se trattasi di visite, e giorni 60 per accertamenti diagnostici;
- classe “P” programmata: prestazione da eseguirsi entro 180 giorni. In caso di mancata indicazione della classe di priorità, la prestazione richiesta è da intendersi di classe “P”.
Se al momento della prenotazione il servizio dichiara che al momento non può indicare la data significa che la lista d’attesa è bloccata e che la prestazione non può essere garantita entro i tempi massimi stabiliti. In questo caso il cittadino può pretendere che la medesima prestazione gli sia fornita privatamente senza costi aggiuntivi rispetto al ticket.
Qualora i tempi massimi di attesa superino quelli descritti, si può chiedere alla Direzione ASL la prestazione in regime di libera attività professionale intramoenia (all’interno della struttura ospedaliera) senza dover pagare il medico come “privato”, ma corrispondendo solo il ticket, se dovuto. Nella richiesta occorre avvisare la Direzione ASL, che nel caso di mancata risposta alla richiesta o di risposte negative, si provvederà ad effettuare la prestazione presso una struttura sanitaria privata e che, successivamente, si richiederà il rimborso delle spese sostenute
Tale diritto può essere esercitato per esami diagnostici e visite specialistiche.
Effettuata la prestazione sanitaria presso strutture private si può inoltrare specifica richiesta alla Direzione ASL competente per il rimborso come da fattura.
La normativa legislativa e giurisprudenziale riconosce il diritto del cittadino al rimborso della prestazione quando non vengono rispettati i tempi massimi previsti.
Per la necessaria assistenza rivolgersi presso le sedi UNSIC-ENASC.
Il Presidente Provinciale
Peppino De Luca