Sede Zonale

via Piave 9, 73020 Cursi (LE) | Tel: 0836 433020 | Mail: info @ unsiclecce.it

Stampa questa circolare

   Oggetto: Assegno per il nucleo familiare ai lavoratori domestici e badanti.

  L’assegno al nucleo familiare viene erogato dall’INPS alle famiglie dei lavoratori domestici e domestici somministrati composte da:

  • il richiedente l’assegno al nucleo familiare;

  • il coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile;

  • i figli o equiparati di età inferiore a 18 anni;

  • i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni;

  • i figli ed equiparati maggiorenni inabili a proficuo lavoro;

  • i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

     I lavoratori comunitari hanno diritto all’assegno al nucleo familiare per i familiari residenti in Italia o all’estero.

     I lavoratori extracomunitari (esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale) hanno diritto all’assegno al nucleo familiare:

  • solo per i familiari residenti in Italia, nel caso in cui il paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;

  • anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;

  • anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il lavoratore straniero, anche se il suo paese non è convenzionato con l’Italia, abbia la residenza legale in Italia e sia stato assicurato nei regimi previdenziali di almeno due stati membri.

     I lavoratori stranieri rifugiati politici, in conseguenza dell’equiparazione ai cittadini italiani, hanno diritto all’assegno al nucleo familiare anche per i familiari residenti all’estero.

     L’importo dell’ANF erogato dall’INPS è calcolato in base alla contribuzione di lavoro domestico, alla tipologia, al numero dei componenti e ai redditi del nucleo familiare.

     L’importo dell’assegno è pubblicato annualmente dall’INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente.

     I redditi del nucleo familiare sono quelli assoggettabili all’ IRPEF, al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro). Devono essere considerati i redditi prodotti nell’anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo.

         Quindi, se la richiesta di assegno al nucleo familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima.

         Se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono invece quelli conseguiti nell’anno precedente.

         Non devono essere dichiarati tra i redditi:

  • Trattamenti di Fine Rapporto (TFR) comunque denominati e le anticipazioni sui TFR;

  • i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;

  • le rendite vitalizie erogate dall’INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;

  • le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità;

  • le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;

  • gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;

  • gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;

  • l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;

  • gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

     L’ANF compete ai lavoratori domestici il cui reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato.

     Non sono considerate reddito le somme espressamente previste dalla Legge (ad es. i trattamenti di famiglia, i trattamenti di fine rapporto, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento e le rendite INAIL).

     L’assegno spetta fino alla cessazione dell’attività lavorativa e/o fino al momento della perdita dei requisiti richiesti.

     In caso di domanda per periodi pregressi deve essere inviata una richiesta per ogni anno.

     Gli arretrati spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale. L’assegno spetta dall’inizio dell’attività lavorativa se il richiedente possiede i requisiti richiesti dalla Legge ovvero dall’insorgenza del diritto nei limiti della prescrizione quinquennale.

     Per richiedere l’accreditamento dell’assegno al nucleo familiare su coordinate IBAN è necessario inviare all’INPS specifica domanda allegando il modello SR163.

     La misura dell’assegno varia in base alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare: sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (es. nuclei monoparentali o con componenti inabili).

     Importi e fasce sono pubblicati, annualmente, in tabelle aventi validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente.

     Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.

      L’assegno è pagato direttamente dall’INPS con due rate semestrali posticipate secondo la modalità scelta dall’interessato nel modello di domanda (bonifico presso l’Ufficio Postale, accredito sul conto corrente bancario o postale).

     In alcune condizioni l’assegno può essere pagato al coniuge del lavoratore domestico.

      A differenza degli altri lavoratori dipendenti la cui domanda va presentata al proprio datore di lavoro, per i lavoratori addetti ai servizi domestici, la domanda va presentata all’INPS attraverso il servizio telematico. Nei casi di inclusione di componenti nel nucleo familiare (es. genitori separati, componenti maggiorenni inabili, etc.) o ai fini dell’aumento dei limiti reddituali (es. componente minorenne inabile) è necessario allegare la prevista documentazione alla domanda telematica di prestazione ANF.