Oggetto: Assicurazione infortuni per le casalinghe.
L’assicurazione Inail per le casalinghe è obbligatoria e dovuta per legge. Tutela in caso di incidenti domestici con gravi conseguenze.
La legge 493/1999 stabilisce che sono obbligati ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico: gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano, tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione), tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti, i titolari di pensione che non hanno superato i 65 anni, i lavoratori in mobilità, i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione, i lavoratori in cassa integrazione guadagni.
Rientrano anche tra i luoghi tutelati le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano. Non è tutelato, invece, l’infortunio in itinere.
Coloro che svolgono un’attività lavorativa che non copre l’intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l’assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.
Il costo annuale è di 12,91 euro ed è deducibile ai fini fiscali. L’assicurazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento. Il versamento deve essere eseguito presso gli uffici postali tramite lo specifico bollettino. Il 31 gennaio scade il termine per mettersi in regola.
Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).
E’ escluso dall’obbligo assicurativo: colui che ha meno di 18 anni o più di 65 anni, il lavoratore socialmente utile (Lsu), il titolare di una borsa lavoro, l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio, il lavoratore part time, il religioso.
Esonero per motivi di reddito. Chi ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui, fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui è esonerato dal pagamento del premio. In tal caso il premio è a carico dello Stato.
Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l’assicurazione, è soggetto ad una sanzione da parte dell’Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all’equivalente del premio (12,91 euro). Nel lavoro dedicato alla cura della famiglia rientrano le attività relative al normale svolgimento della vita domestica.
L’assicurazione tutela anche gli infortuni avvenuti per attività connesse alla cura di animali domestici e a interventi di piccola manutenzione (idraulica, elettricità, caduta dalle scale mentre si puliscono i vetri, traumi mentre si cucina, ecc.), che non richiedono una particolare preparazione tecnica e che rientrano nella ormai diffusa abitudine del “fai da te”.
Quando si verifica un infortunio in ambito domestico è necessario rivolgersi ad un ospedale o al proprio medico di famiglia per le cure e le prestazioni del Servizio sanitario nazionale.
Al momento della visita, l’infortunato o chi lo accompagna deve precisare che si tratta di infortunio avvenuto in ambito domestico.
Si ha diritto ad un indennizzo se l’invalidità è permanente ed è pari o superiore al 27 per cento oppure se l’infortunio ha avuto come conseguenza la morte.
Se l’infortunio provoca la morte dell’assicurato spetterà ai superstiti presentare all’Inail la domanda per la liquidazione della rendita, sempre se sussistano i requisiti di assicurabilità e di regolarità nel pagamento del premio.
Se l’Inail respinge la richiesta di prestazioni economiche, l’assicurato o i suoi superstiti possono presentare ricorso al Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale per l’assicurazione contro gli infortuni domestici.
Il termine per la presentazione del ricorso è di 90 giorni, ma tale termine non è perentorio.
Dopo il ricorso, l’ultima possibilità è l’azione giudiziaria. In caso di decisione negativa del Comitato, o trascorsi 120 giorni dalla presentazione del ricorso senza aver ricevuto risposta, l’assicurato o i suoi superstiti potranno rivolgersi all’autorità giudiziaria.
L’azione giudiziaria per ottenere le prestazioni si prescrive nel termine di tre anni decorrenti dal giorno di stabilizzazione dei postumi, qualora pari o superiori al grado minimo indennizzabile (27%) o dal giorno della morte dell’assicurato. La prescrizione rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa delle prestazioni che deve essere esaurita nel termine di 330 giorni.
In caso di decisione negativa dell’Istituto in merito all’erogazione del beneficio una tantum, i familiari superstiti possono, unicamente, presentare ricorso giudiziario.