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Oggetto: nuovo regolamento sulle visite fiscali durante la malattia.

     Dal 13 gennaio 2018 entra in vigore il nuovo regolamento sulle visite fiscali e sulle modalità di accertamento delle assenze dal servizio.

     I lavoratori devono essere reperibili tutta la settimana, compresi sabati e domeniche. Visite fiscali con controlli a ripetizione, soprattutto a ridosso del fine settimana o in prossimità delle feste.

     La visita fiscale può essere effettuata: su richiesta del datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio attraverso il canale telematico messo a disposizione dall’INPS o su disposizione della sede INPS di competenza.

Il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile, per la visita fiscale:

     privato: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 – pubblico: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

     Viene ribadito che le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.

     L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

     L’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità deve essere comunicato, immediatamente, dal dipendente all’amministrazione presso cui presta servizio o alla sede INPS di competenza.

     Il lavoratore deve sempre controllare la correttezza dei seguenti dati obbligatori di cui è l’unico responsabile, per non rischiare di vedersi respinto l’indennizzo di malattia.

  • i dati anagrafici

  • l’indirizzo di reperibilità durante la malattia e ogni informazione ritenuta utile (specificando eventuale località, frazione, borgo, contrada, precisando se si tratta di via, piazza, vicolo e aggiungendo, se occorre, palazzina, residence…).

     Certificato cartaceo. Il certificato di malattia e l’attestato redatti su carta sono accettati solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica. In tal caso, ai fini della validità della certificazione prodotta, devono risultare inseriti comunque tutti i citati dati obbligatori (art. 8 del DPCM 26 marzo 2008).

     Il certificato cartaceo va consegnato all’Inps (o inviato con R/R) entro due giorni, SOLO se sei un lavoratore privato che ha diritto all’indennità economica di malattia da parte dell’Istituto.

     Ricordarsi di comunicare sempre il corretto indirizzo di reperibilità.

     In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all’indirizzo indicato il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio.

    In caso di rientro anticipato al lavoro il dipendente deve richiedere un certificato sostitutivo che viene rilasciato dallo stesso medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi o da altro medico in sostituzione.

     Chi non si presenta alla visita fiscale perde il 100% della retribuzione per i primi 10 giorni (a meno che entro 10 giorni non si presenti alla visita ambulatoriale, nel qual caso, a partire dal giorno della visita, la retribuzione viene ripristinata, ovviamente se viene effettivamente riscontrata la malattia); il 50% della retribuzione, per i giorni successivi al decimo; perde tutta la retribuzione, se non si presenta nemmeno al terzo controllo con licenziamento con o senza preavviso.

     Il dipendente è esonerato dalla visita fiscale solo in alcune ipotesi, come una malattia nelle quale è a rischio la vita del lavoratore, un infortunio sul lavoro, patologie per causa di servizio, una gravidanza a rischio, patologie collegate all’invalidità riconosciuta, se almeno pari al 67%, il ricovero ospedaliero o presso altra struttura sanitaria.

     Esclusioni dall’obbligo di reperibilità: Sono esclusi dall’obbligo   di   rispettare   le   fasce   di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per   i   quali   l’assenza   è   etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

  1. a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

  2. b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

     Se il medico curante riscontra una delle cause di esonero elencate, o se decida, in base ad altre serie motivazioni, di escludere il lavoratore dalla visita, deve contrassegnare il certificato telematico col codice E.

Esenzioni visite fiscali

     Le regole Inps sulle visite fiscali 2018 prevedono casi di esenzione dall’obbligo di reperibilità. In alcuni casi, al lavoratore è concesso allontanarsi da casa anche durante le fasce di reperibilità.

     L’assenza deve però essere comunicata al datore di lavoro, giustificata e non deve compromettere lo stato di salute e la guarigione del lavoratore.

Per i dipendenti del settore pubblico o privato sono previste esenzioni dalle visite fiscali nei seguenti casi:

  • assenza dovuta a forza maggiore;

  • situazioni che hanno reso necessaria l’immediata presenza del lavoratore altrove;

  • visite, prestazioni e accertamenti specialistici contemporanei alla visita fiscale.

     Alcuni esempi, confermati da prassi e giurisprudenza, di giustificata assenza dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità per le visite fiscali sono:

  • visite mediche presso il proprio medito curante, quando risulti impossibile effettuarle fuori dalle fasce di reperibilità;

  • necessità di iniezioni per trattamenti legati alla causa di presentazione del certificato medico a lavoro;

  • ritiro di radiografie collegate al certificato medico;

  • cure dentistiche urgenti;

  • necessità di recarsi in farmacia.

     Ma in base alla legge e a casi più volte ammessi dalla giurisprudenza è possibile assentarsi da casa dopo aver presentato il certificato medico anche in casi non strettamente legati alla malattia:

      *  attività di volontariato che non pregiudichino lo stato di salute indicato nel certificato medico presentato a lavoro;

  • visita a parenti in ospedale, se l’orario di visita coincide con le fasce di reperibilità per le visite fiscali.

      Se durante le fasce di reperibilità il dipendente malato deve assentarsi dal suo domicilio, l’assenza è giustificata solo se è dovuta a cause di forza maggiore o per sottrarre sé o un familiare da un pericolo grave, se l’interessato deve sottoporsi a visite mediche specialistiche o generiche, analisi, cure o terapie.

     Non possono essere giustificati casi di assenza al controllo del medico fiscale, il non essersi potuti alzare dal letto per motivi di salute, il malfunzionamento del campanello, la breve assenza per comprare il pane, essere a casa del familiare per la necessaria assistenza, essersi addormentata, apparecchio acustico guasto. Viene ribadito il principio per cui il lavoratore è tenuto ad organizzarsi nel modo migliore e/o mettere in atto ogni accorgimento possibile per consentire al personale sanitario l’accesso di effettuare la visita fiscale.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Il Presidente Peppino De Luca