- al numero di giornate lavorate nel 2017 per un massimo di 365 giorni. Da tale calcolo vanno eliminate le giornate lavorate come dipendente agricolo e non agricolo, di lavoro in proprio, quelle indennizzate con la malattia, maternità infortunio e quelle non indennizzabili.
- al 40% della retribuzione di riferimento, da tale importo deve essere detratta la trattenuta del 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà per un massimo di 150 giorni.
- al 30% della retribuzione effettiva per gli operai agricoli a tempo indeterminato ma senza trattenuta del 9%.
La domanda di disoccupazione agricola 2018 per l’anno di competenza 2017 deve essere presentata entro il 31 marzo 2018, pena la decadenza dal diritto.
In caso di decesso dell’assicurato, la domanda potrà essere inoltrata dagli eredi sempre entro il 31 marzo dell’anno successivo in cui si è verificata la disoccupazione involontaria.
L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione, mediante bonifico bancario, postale, libretto postale. E’ opportuno che sulla domanda sia indicato il numero IBAN che deve coincidere con il nome del richiedente la prestazione.
Inoltre, se l’importo della prestazione supera euro 1.000,00 occorre allegare il mod. SR-163.
Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (anno intero ai fini pensionistici) le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti.
Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide ai fini del diritto alla pensione anticipata.
Per accedere all’indennità di disoccupazione agricola i lavoratori devono essere inquadrati come:
- operai a tempo determinato;
- piccoli coloni
- compartecipanti familiari
- piccoli coltivatori diretti che hanno versato volontariamente fino a 51 le giornate;
- operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano solo per un certo periodo dell’anno.
- lavoratori agricoli che si dimettono per giusta causa.
L’indennità di disoccupazione agricola 2018 spetta ai lavoratori agricoli con i seguenti requisiti:
* essere iscritti, nell’anno 2016, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato;
* aver versato nel biennio 2016 e 2017 almeno 102 contributi giornalieri, esempio:
*Anno 2016 gg. 20 – Anno 2017 gg. 82 tot. 102 gg.
*Anno 2016 gg. 51 – anno 2017 gg. 51 tot. 102 gg.
In alternativa: in assenza del biennio essere iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli nell’anno 2017 ed avere almeno un contributo settimanale coperto da assicurazione contro la disoccupazione per lavoro extraagricolo negli anni precedenti (2014-2015-2016 e precedenti).
Ai fini del calcolo contributi, vengono considerati anche i contributi figurativi versati nel biennio precedente, come periodo di maternità obbligatoria o congedo parentale. Le giornate possono essere lavorate anche in altri settori, purchè la prevalenza nel biennio sia in agricoltura.
* Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile.
PRESTAZIONI ACCESSORIE: Contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola può essere avanzata la richiesta dell’ANF (l’assegno al nucleo familiare) entro il limite della prescrizione retroattiva di 5 anni.
L’Inps eroga l’assegno per il nucleo familiare sull’indennità di disoccupazione spettante e, limitatamente agli operai agricoli a tempo determinato, sull’attività lavorativa prestata.
I requisiti relativi al reddito ed alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. La percezione dell’assegno è, però, legata alla durata dell’attività lavorativa.
Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell’anno solare meno di 101 giornate di lavoro agricolo, l’assegno al nucleo familiare compete:
- per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%);
- per tutte le giornate di disoccupazione coperte da contribuzione figurativa, detraendo dal parametro 270 le giornate lavorate e quelle indennizzate ad altro titolo fino ad un massimo di 180 giorni.
Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell’anno solare un numero pari o maggiore alle 101 giornate di lavoro agricolo, l’assegno al nucleo familiare compete per l’intero anno (312 giorni) sull’attività lavorativa.
L’assegno al nucleo familiare compete anche per le giornate di inattività, causata da infortunio o malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio.
La disoccupazione agricola pagata dall’Inps invece non spetta ai:
- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale
- lavoratori che hanno presentato la domanda di disoccupazione agricola oltre la scadenza
- lavoratori iscritti in una delle Gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, ovvero per parte dell’anno, ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
- lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento in corso d’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione.
- lavoratori che si dimettono volontariamente, fanno eccezione:
- le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri)
- coloro che si dimettono per giusta causa.