Unsic Lecce

Presidenza Provinciale Lecce

via Piave 9, 73020 Cursi (LE) | Tel: 0836 433020 | Mail: info @ unsiclecce.it

Stampa questa circolare
Oggetto:

  • Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
  • Ricorsi.
  • Prestazioni temporanee. Prescrizioni e Decadenze.

Si avvisano tutte le strutture che sono pubblicati  con valore di notifica,  dal 31 marzo 2014 ai sensi dell’art.38, comma 6, L.6 luglio 2011, n. 111, gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, relativi all’anno 2013. Gli elenchi resteranno visualizzabili sino al 18 aprile 2014. Per tutto il periodo di pubblicità sarà possibile accedere agli elenchi direttamente dalla home page del sito, dove è presente un apposito collegamento – “Pubblicazione elenchi lavoratori agricoli”- all’interno dello spazio “Avvisi e concorsi”. La pubblicazione online avrà valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.

Ricordiamo, che oltre al suddetto elenco annuale vengono pubblicati  gli elenchi di variazione trimestrali dei lavoratori agricoli.ai sensi della Legge.6 luglio 2011, n. 111.

Agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica, rimasti privi di occupazione in seguito a tali eventi, è riconosciuto ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, il numero di giornate necessarie  per raggiungere ill numero di giornate riconosciute nell’anno precedente, a condizione che gli interessati abbiano prestato almeno cinque giornate di lavoro.

Avverso la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli,   avverso la non iscrizione nei suddetti elenchi, e/o avverso il numero delle giornate di iscrizione nei suddetti elenchi rispetto alle giornate realmente lavorate, gli interessati possono presentare apposito ricorso di 1° grado alla CISOA ( commissione provinciale agricola ) entro trenta giorni dalla pubblicazione dei predetti elenchi. La CISOA decide il ricorso entro 90 gIorni, Trascorso tale termine il ricorso deve intendersi respinto per  silenzio-rigetto.

Avverso la reiezione del ricorso della suddetta commissione provinciale (reiezione espressa con provvedimento o per silenzio-rigetto) è ammesso ricorso di 2° grado alla commissione centrale per l’accertamento alla riscossione (CAU) che decide entro 90 giorni altrimenti si forma il silenzio-rigetto.

Contro il provvedimento definitivo si deve proporre ricorso giudiziale, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui l’interessato ne abbia avuto conoscenza, in particolare se l’interessato non propone ricorso amministrativo, il provvedimento diventa definitivo decorso inutilmente il termine di 30 gg per il ricorso alla CISOA; da tale momento decorrono i 120 gg per il ricorso al Giudice del Lavoro.

Se invece propone ricorso amministrativo alla CISOA si possono verificare due situazioni:

1) la CISOA rigetta in ricorso e notifica la decisione entro 90 giorni; l’interessato ha 120 gg di tempo da tale notifica per ricorrere al Giudice del Lavoro.

2) la CISOA non si pronuncia entro 90 gg e dunque si forma il silenzio-rigetto. Se l’interessato non propone ricorso di 2° grado alla commissione centrale (CAU), decorsi 30 gg il provvedimento diventa definitivo e dunque il ricorso al Giudice del Lavoro va proposto entro i successivi 120 gg. Se invece l’interessato propone ricorso di 2° grado alla Commissione Centrale (CAU). Il provvedimento diventa definitivo o quando la commissione lo rigetta entro 90 gg e notifica la decisione al ricorrente che da questo momento ha 120 gg di tempo per ricorrere al Giudice del Lavoro o  quando si forma il silenzio-rigetto perché decorrono i 90 gg dal ricorso senza che la commissione centrale si sia pronunciata; da tale momento l’interessato ha 120 gg di tempo per ricorrere al Giudice del Lavoro.

Questo è quanto emerge dalla normativa di riferimento così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria e così in particolare dalla sentenza della Corte di Cassazione– Sez. Lavoro – 23.02.2007, n. 4261 – Pres. Mercurio – Rel. Battimiello, in cui si legge: “ In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall’art. 11 del d.lg. n. 375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria, stabilito dall’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all’interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall’art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l’inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto “ex lege” dall’interessato, al verificarsi della descritta evenienza”. In senso conforme anche Cassazione Sez. lavoro sent. nr. 20455/2010.

PRESTAZIONI TEMPORANEE   –    DECADENZA E PRESCRIZIONE

Per effetto delle nuove disposizioni il termine per la proposizione dell’azione giudiziaria è stabilito in un anno per le controversie in materia di prestazioni temporanee.

La normativa in esame ribadisce la natura decadenziale del termine per la proposizione dell’azione giudiziaria.

La natura decadenziale sostanziale del termine comporta per l’interessato l’onere di proporre l’azione giudiziaria nel termine perentorio prescritto dalla legge, trascorso il quale l’impugnazione diventa inammissibile e si determina l’estinzione del diritto ai ratei eventualmente maturati a seguito della richiesta di prestazione; a norma dell’articolo 2966 del codice civile, infatti, la decadenza si sospende soltanto dalla proposizione del l’azione giudiziaria, non trovando per la stessa applicazione le norme relative all’interruzione ed alla sospensione del termine previste per la prescrizione.

Il termine per la proposizione dell’azione giudiziaria decorre alternativamente in base all’art 47, secondo e terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639:

  • dal giorno successivo alla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti Organi dell’Istituto;
  • dal giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, cioè dal novantunesimo giorno successivo alla data di presentazione del ricorso ( articolo 46, comma 6, della legge 9 marzo 1989, n. 88);
  • dal giorno successivo alla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della    richiesta di prestazione, cioè dal trecentunesimo giorno successivo alla data della richiesta  medesima. Il predetto termine è determinato sommando al termine di 120 giorni previsto dall’articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 per la formazione del silenzio rifiuto, il termine di 90 giorni per il ricorso al Comitato Provinciale e il termine di 90 giorni per la decisione del ricorso, previsti dall’articolo 46, commi5 e 6, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Relativamente a tale ultima fattispecie va considerato che l’articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n.533, il quale dispone che “in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, la richiesta all’Istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione senza che l’Istituto si sia pronunciato” è norma dettata a tutela del lavoratore, nell’intendimento di accelerare la prima fase del procedimento amministrativo mediante la qualificazione del silenzio come reiezione della richiesta.

L’inutile decorso del termine segna solo il momento a partire dal quale l’interessato può proporre ricorso, senza peraltro che l’Amministrazione perda la potestà di pronunciarsi con decisione tardiva.

Pertanto, fermo restando che la decisione sulla richiesta di prestazione qualora intervenga prima del 120 giorno, preclude la formazione del silenzio-rifiuto, la decisione sulla richiesta di prestazione, intervenuta successivamente al 120 giorno fa venir meno il presupposto del silenzio-rifiuto.

Di conseguenza, in tale ipotesi, assume rilievo ai fini del decorso del termine di decadenza la data di comunicazione del provvedimento adottato sulla richiesta di prestazione, con il limite massimo di 300 gg dalla data della domanda.

Riassumendo si ribadiscono i diversi termini di decadenza:

  1. A) Se avverso il provvedimento reiettivo della domanda viene presentato tempestivo ricorso al Comitato Provinciale (entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo) il termine decadenziale inizia a decorrere dal giorno successivo alla data in cui viene comunicato il rigetto del ricorso dal Comitato Provinciale o dal 91° giorno successivo al deposito del ricorso al Comitato Provinciale, in caso di mancata risposta al ricorso stesso.
  2. B) Nel caso in cui l’INPS non comunica alcun provvedimento in ordine alla domanda avanzata dall’assicurato, decorsi 120 gg dalla domanda si forma il silenzio rigetto contro cui l’interessato può proporre ricorso al Com. Prov. Inps entro 90 gg: in questo caso se il Com. Prov. Inps si pronuncia sul ricorso entro i successivi 90 gg il termine decadenziale di un anno decorre dalla notifica all’interessato della decisione del Com. Prov. Inps. Se il com. prov. Inps non si pronuncia, il termine decadenziale comincia a decorrere trascorsi 90 gg dalla proposizione del ricorso amministrativo.
  3. C) Se invece l’interessato non propone ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto, sia espresso che tacito, il termine annuale di decadenza decorre dal 91° giorno successivo al formarsi del silenzio rigetto (cioè dal 211° giorno successivo alla domanda= 120 gg + 90) o alla comunicazione del provvedimento di rigetto; in quest’ultima ipotesi non mancano però sentenze che fanno decorrere il termine annuale di decadenza dalla data di comunicazione del provvedimento di rigetto o dal formarsi del silenzio rigetto (in tema di indennità di maternità vedi Corte Appello di Lecce sentenza n. 1245/2014 del 07.05.2014 in cui espressamente si dice: “…una volta omesso di presentare tale ricorso, non vi è ragione per far decorrere ulteriori termini di definizione del procedimento amm.vo, essendosi il medesimo concluso de plano allo spirare del 120° giorno dalla domanda (non seguita da ricorso amm.vo) ).
  4. D) in ogni caso la legge fissa il termine massimo di 300 gg dalla domanda amministrativa, decorso il quale comincia a decorrere il termine annuale di decadenza; questo termine massimo si ricava dalla somma del termine massimo di 120 gg entro cui l’Amministrazione dovrebbe emettere il provvedimento pena in formarsi del silenzio-rigetto + 90 gg successivi entro cui l’interessato dovrebbe proporre ricorso amministrativo + ulteriori 90 gg per la decisione sul ricorso amministrativo (120+90+90 = 300).
  5. E) Il ricorso amministrativo presentato o comunque pervenuto oltre il termine previsto per la proposizione dell’azione giudiziaria e’ inammissibile considerato che in tale caso l’interessato è decaduto dalla possibilità di agire in giudizio e che si è conseguentemente determinata l’estinzione del diritto ai ratei eventualmente maturati a seguito della richiesta di prestazione.

PROCEDIMENTI RELATIVI A PRESTAZIONI TEMPORANEE

La nuova disciplina, regola i termini di decadenza dal diritto alla prestazione riducendo gli stessi da 5 a 1 anno per le prestazioni di disoccupazione e tubercolosi ed introducendo il termine di un anno per tutte le altre prestazioni temporanee.

Per quanto in particolare concerne i trattamenti di integrazione salariale possono rientrare nel campo di applicazione della nuova normativa esclusivamente le azioni aventi ad oggetto questioni di diritto insorte nella fase di esecuzione successive all’emanazione del provvedimento di ammissione al trattamento di CIG (ad es.: incidenza sul diritto, o sulla misura, della prestazione di situazioni di eventuale incumulabilità od incompatibilità).

Conseguentemente restano estranee al campo di applicazione della normativa i giudizi rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Per le prestazioni economiche di malattia, va precisato che la data di richiesta coincide non con l’invio dei singoli certificati, bensì con il momento in cui l’interessato prende cognizione del periodo complessivo per il quale può vantare la sua pretesa nei confronti dell’Istituto, momento che viene, in sostanza, a coincidere con la data di scadenza dell’ultima prognosi o con il compimento del periodo massimo indennizzabile.

Da tale data perciò inizia a decorrere il computo dei termini di decadenza nelle varie ipotesi indicate al 1 comma del citato articolo.

Per le prestazioni temporanee diverse da quelle pensionistiche si applicano i seguenti termini:

PRESTAZIONI TEMPORANEE DECADENZA

(in anni

PRESCRIZIONE

(in anni)

 

MOBILITA’ 10
TS/EDILIZIA   2
DS (agr. e non agr) 1 10
TS/DS rimpatriati 1 10
TS/DS frontalieri 1 10
ANF – AF 1   5
ML – MAT 1   1
TBC 1   5
Assegno LSU-LPU 10

INTERESSI LEGALI

N.B. Gli interessi legali, per le prestazioni previdenziali sopra elencate, decorrono dal 121°  giorno dalla data della domanda o dalla successiva data di maturazione del diritto.